Comune di ______________________________
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Denunzia di appartenenza alla razza ebraica
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Il Podestà
rende noto che pel disposto dell'art.
9 del R. Decreto - Legge 17
Novembre 1938 - XVII, N. 1728, recante provvedimenti per la difesa
della
razza italiana, l'appartenenza alla razza ebraica, deve essere
denunciata ed annotata nei registri dello Stato Civile e della
popolazione.
Agli effetti di legge :
a) è di razza ebraica colui
che
é nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a
religione diversa da quella ebraica ;
b) è considerato di razza
ebraica colui che è nato da genitori di coi uno di razza
ebraica e l'altro di nazionalità straniera ;
c) è considerato di razza
ebraica colui che è nato da madre di razza
ebraica qualora sia ignoto il padre ;
d) è considerato di razza
ebraica colui che, pur essendo nato
da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica,
appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una
comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo,
manifestazioni di ebraismo.
Non è considerato di razza
ebraica colui
che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di
razza
ebraica, che, alla data del 1° Ottobre 1938 - XVI, apparteneva a
religione diversa da quella ebraica.
Kensan.it
Invita pertanto
tutti gli appartenenti alla razza
ebraica, residenti nel Comune, a
farne
denuncia a questo Ufficio di Stato Civile, entro il termine di
novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del precitato Decreto, e cioè
entro 90 giorni a partire dal 4 Dicembre 1938.
Coloro che non adempiono
a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti
od incompleti, sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con
la
ammenda fino a lire tremila.
Addì 20 Dicembre 1938 - XVII.
Il Podestà
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Segue la copia fotostatica dell'atto originale della Repubblica Sociale Italiana.
Nota: Il Podestà è il Sindaco.